La polizza successione sicura si rivela fondamentale per coprire il rischio economico e finanziario, conseguente all’azione di restituzione esercitabile da parte di un erede, relativamente ad un immobile acquisito a seguito di successione per testamento o legittima, proprio per coloro che desiderano essere sicuri del loro acquisto, dal momento che la legge italiana prevede che il diritto di successione sia predominante rispetto a quello di compravendita.

Polizza successioni e polizza donazioni: le differenze

Attenzione: non bisogna commettere l’errore di confondere la polizza successioni con la polizza donazione. Come scritto nell’articolo come vendere una casa data in donazione senza problemi, infatti, gli atti di donazione immobiliare possono avvenire anche quando colui che dona l’immobile è ancora in vita.

Non solo. Secondo l’art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Tra i diritti, oggetto della donazione, vi è l’acquisizione dei diritti reali della proprietà tra i quali emergono quelli della proprietà di beni immobili.

Capita alquanto spesso che un genitore doni ad un discendente, per svariati motivi, la proprietà di un immobile, magari per aiutarlo a crearsi una famiglia o solo per trasferimento determinato dall’avanzare dell’età. La polizza Donazioni, pertanto, garantisce dal rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitabile, da parte di un legittimario, relativamente a un immobile donato.

Polizza successioni: a chi si rivolge

Come detto in precedenza, i beneficiari della copertura della polizza successioni sono i soggetti, diversi dagli eredi o legatari, che hanno acquistato l’immobile a seguito di successione per testamento o legittima, oppure gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto. In particolare la polizza protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di successione e agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà ereditate.

Beneficiario della polizza sarà sempre il proprietario pro-tempore dell’immobile e la polizza continuerà a dispiegare le sue tutele anche in caso di successive compravendite.

Questo tipo di assicurazione permette, infatti, di dare garanzie sicure all’acquirente in caso di controversie legale con gli eredi; in particolar modo questa assicurazione indennizza il controvalore economico del bene in alternativa alla sua restituzione oppure, qualora fosse necessario restituirlo, indennizza al beneficiario il valore economico del bene e/o risponde del credito residuo non soddisfatto spettante all’istituto di credito.

Polizza successioni: quanto dura

Il contratto decorre dalla data indicata nella scheda di polizza e si risolve automaticamente dopo dieci anni dall’apertura della successione, senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti; se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio viene saldato in unica soluzione; in caso di eredità “multipla” ovvero quando è presente più un erede ad esercitare il diritto di successione la polizza viene realizzata in modalità taylor made.

Successione: cosa dice la legge

La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore e, secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:

  • a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius;
  • a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.

Il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione:

  • testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento con le modalità che vedremo, l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
  • legittima: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento. In altri termini, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima;
  • necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.

La norma è varia ed articolata, per questo motivo stipulare una polizza successioni diminuisce il rischio derivato dalla successione e rende la medesima più sicura.

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