D&O Director Office Liability – la protezione RC degli amministratori

Proteggi il patrimonio dei manager e gli amministratori e salvaguarda la società  da errori dei quadri e dei dirigenti.

Con la polizza D&O (Director Office Liability) è possibile assicurare la serenità degli amministratori nel prendere decisioni che espongono a profili di responsabilità.

La polizza assicurativa RC degli amministratori garantisce:

  • Protezione patrimoniale per i manager aziendali
  • Protezione per la società da scelte improprie dei dirigenti
  • Rendere il processo decisionale meno rischioso

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    A CHE COSA SERVE LA POLIZZA RC AMMINISTRATORI?

    La copertura assicurativa RC AMMINISTRATORI o meglio polizza D&O Director Officer Liability è una polizza di responsabilità civile ideata per tutelare il patrimonio personale del management di una società, oltre che la società stessa.

    È destinata a tutte le società di capitali, cooperative, consortili, associazioni, enti e fondazioni, ivi comprese

    le società di nuova costituzione, le società private partecipate da enti pubblici ed enti senza scopo di lucro.

    PROTEZIONE PER IL MANAGEMENT AZIENDALE

    Il management aziendale deve svolgere il proprio ruolo con diligenza e competenza, secondo le norme del Codice Civile in materia di diritto societario ed è responsabile personalmente e solidalmente dei danni causati a terzi nello svolgimento della relativa attività.

    In caso di risarcimento esso è impegnato illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

    La polizza protegge il patrimonio personale delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento da parte di terzi quali, ad esempio, la società e le sue controllate, i creditori sociali, i singoli soci, i dipendenti, i consulenti, le banche, inoltre anticipa le spese legali sostenute per la difesa da tali richieste di risarcimento.

    Nello specifico questa copertura protegge il management da:

    • richieste di risarcimento danni da parte di terzi dovuti ad errori commessi in relazione al ruolo ricoperto nella società
    • spese sostenute in relazioni a indagini ufficiali poste in essere da enti, organi od Autorità preposti al controllo e/o alla supervisione
    • spese sostenute dal management per rilanciare l’immagine della società in seguito ad un sinistro
    • spese legali sostenute senza il preventivo consenso degli assicuratori
    • spese logistiche sostenute per poter presenziare ad un giudizio riconducibile ad un sinistro
    • azioni di responsabilità avviate a seguito di:
      • violazioni della normativa vigente in materia di dati personali
      • procedimenti aventi ad oggetto “inquinamento”
      • sanzioni, multe e ammende comminate alla società
      • procedimenti aventi ad oggetto “mobbing”
      • procedimenti aventi ad oggetto danni materiali e/o danni corporali di terzi – anche nell’ambito del Decreto Legislativo 81/2008
      • fallimento della società e/o ammissione della società a procedure concorsuali
      • procedimenti avviati da qualunque socio della società.

    La polizza include in copertura anche il management delle società controllate, precedenti, attuali e future, oltre che il management nominato dalla società contraente nell’ambito di società partecipate.

    Qualora la società sia a partecipazione pubblica, totale o parziale, per i soggetti che ne fanno espressa richiesta, è attivabile l’estensione alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile.

    PROTEZIONE PER LA SOCIETÀ

    Se attivata la relativa estensione, la polizza copre la società contraente e le sue controllate da:

    • richieste di risarcimento da parte di terzi dovute ad errori che abbiano determinato una responsabilità pre-contrattuale
    • richieste di risarcimento dovute ad errori commessi in materia di diritto del lavoro che determinino:
      • illegittimo demansionamento
      • indennità sostitutiva della reintegrazione del posto di lavoro ai sensi delle normative vigenti in ambito di diritto del lavoro (ivi compreso il c.d. Jobs Act)
      • contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle indennità oggetto di condanna o, in caso di reintegrazione, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento fino a quello del reintegro
      • mensilità indennitarie a seguito di condanna, con il rimborso di massimo 6 mensilità, in caso di illecito licenziamento effettuato ai sensi del comma 5 dell’art.18 della legge 300/70
      • mensilità indennitarie a seguito di condanna, con il rimborso di massimo 2 mensilità, in caso di illecito licenziamento effettuato ai sensi dell’art. 8 della legge 604/1966, riferita alle aziende con meno di 15 dipendenti
      • mensilità indennitarie a seguito di condanna, con il rimborso di massimo 2 mensilità, in caso di illecito licenziamento effettuato ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act).
    • perdite finanziarie direttamente riconducibili ad azioni dolose commesse dai dipendenti
    • costi sostenuti nell’ambito dell’attività di verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza
    • spese sostenute in relazione a indagini ufficiali poste in essere da enti, organi od Autorità preposti al controllo e/o alla supervisione
    • spese sostenute per rilanciare l’immagine a seguito di un sinistro
    • spese logistiche sostenute dalla società per conto del management aziendale per partecipare ad un giudizio riconducibile ad un sinistro garantito dalla polizza
    • costi e spese legali nell’ambito di:
      • spese legali sostenute senza il preventivo consenso scritto degli assicuratori a causa di imprevisti ed in emergenza
      • procedimenti aventi ad oggetto “inquinamento”
      • violazione della normativa vigente in materia di dati personali
      • procedimenti aventi ad oggetto danni materiali e/o corporali di terzi, anche nell’ambito del Decreto Legislativo 81/2008

    La polizza è emessa per la durata di un anno con tacito rinnovo. Non occorre dare alcuna comunicazione agli assicuratori, a meno che la società e/o le sue controllate ricadano in uno dei seguenti casi:

    • l’ultimo bilancio approvato presenti un totale attivo superiore a € 50.000.000
    • sia stata deliberata l’offerta al pubblico delle azioni
    • l’oggetto sociale sia mutato
    • l’ultimo bilancio approvato presenti una perdita (dopo le imposte) eccedente il 25% del patrimonio netto
    • siano state oggetto di fusione/acquisizione/liquidazione
    • siano in stato d’insolvenza e/o siano state ammesse a procedure concorsuali, ivi compresa l’amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione volontaria
    • siano in amministrazione straordinaria ai sensi delle applicabili disposizioni del T.U.B. ed ogni altra procedura simile.

    La polizza è redatta in forma “Claims Made” e copre le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti del management aziendale o della società (qualora operante la relativa estensione di copertura), avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il medesimo periodo o durante il periodo di osservazione.

    Le richieste di risarcimento oggetto di copertura riguardano errori del management nell’ambito della loro funzione aziendale (o della società, qualora operante la relativa estensione di copertura), commessi anche in data antecedente il periodo di assicurazione, purché non noti al momento della stipula della polizza.

    La polizza prende in carico la notifica da parte del management aziendale e/o della società (qualora operante la relativa estensione di copertura) di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento future, le cosiddette circostanze.

    Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono agli assicurati di poter trasmettere la successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto anche nel caso in cui il contratto non fosse più in vigore.

    Alla scadenza del contratto e nel caso in cui la polizza non venga rinnovata, gli assicurati hanno automaticamente diritto a 30 giorni di periodo di osservazione entro cui poter notificare eventuali richieste di risarcimento e/o circostanze ricevute successivamente alla data di scadenza e relative ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o nel periodo antecedente, purché non noti prima della stipula della polizza.

    Su richiesta degli assicurati, e dietro pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere il periodo di osservazione fino a 5 anni.

    Nel caso in cui gli assicurati non acquistino un periodo di osservazione aggiuntivo, la polizza prevede l’attivazione automatica e gratuita di un periodo di osservazione della durata di 5 anni in favore del management aziendale che ha cessato il proprio incarico prima della data di scadenza del contratto per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato. Tale periodo di osservazione automatico mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui la società stipuli un contratto D&O con altro assicuratore.

    Nel caso in cui durante il periodo di assicurazione la società sia oggetto di operazioni di fusione, acquisizione e/o liquidazione volontaria, gli assicurati possono attivare, alla scadenza del contratto, un periodo di osservazione di 5 anni, dietro pagamento di un premio aggiuntivo che sarà determinato dagli assicuratori al momento della richiesta.

    La polizza, nella sua forma standard, offre massimali a partire da € 500.000 e fino a un massimo di € 5.000.000 per ciascuna richiesta di risarcimento e in aggregato annuo.

    La società può richiedere agli assicuratori massimali superiori per il tramite dell’intermediario.

    Per totale attivo si intende:

    • la voce dello Stato Patrimoniale nell’ultimo bilancio approvato della società
    • nel caso la società non disponga di un bilancio, è il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto economico o dichiarazione dell’ultimo esercizio chiuso
    • in caso di società neo costituita, è il totale delle entrate rilevabile dal rendiconto finanziario previsionale
    • nel caso in cui la società abbia controllate e/o partecipate, è il valore rilevabile dall’ultimo bilancio consolidato o la somma dei totali attivi della società, delle controllate e delle partecipate.

    La polizza, nella sua forma standard, è offerta a società con totale attivo fino a € 50.000.000.

    PROTEZIONE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

    La polizza D&O tutela chi, all’interno di una società profit o di un ente non profit, riveste la carica di amministratore, dirigente, sindaco esattamente come avviene in un caso di assicurazione D&O “tradizionale”. La polizza si rivolge in primis agli amministratori che possono stipulare una polizza su di loro o in nome e per conto dell’organizzazione a cui appartengono. L’assicurazione, però, tutela anche i membri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, i revisori contabili, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e gli eventuali amministratori di fatto. La copertura è normalmente estesa alla tutela patrimoniale del coniuge delle persone assicurate e ai loro eredi. Può anche prevedere la tutela della società o dell’ente non profit contraente rispetto alle richieste di risarcimento direttamente avanzate nei confronti dello stesso. Riassumendo, con la polizza D&O gli assicurati che appartengono ad un ETS hanno l’opportunità di proteggere il loro patrimonio personale. Oltre al rimborso del danno patrimoniale a terzi, possono essere anche coperti i costi e le spese di difesa legale sostenuti per fronteggiare una richiesta di risarcimento. La polizza ha, solitamente, retroattività illimitata e comprende, pertanto, gli amministratori passati, presenti e futuri.

    Come nel caso di un’assicurazione per Responsabilità Civile tradizionale anche nel frangente di una polizza D&O inerente al Terzo Settore i costi sono variabili. Esso dipende dal settore di competenza, dal numero di volontari iscritti e dalle mansioni svolte dagli stessi.

    E’ bene precisare che nel nostro Paese i costi medi di questi particolari strumenti assicurativi, sono inferiori rispetto ad altri Paesi europei ed occidentali in genere. Per questi tipi di copertura, il mercato italiano risulta oggi essere in crescita esponenziale.

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