Tutela Legale D&O – la protezione RC degli amministratori anche dal punto di vista penale
Proteggi il patrimonio dei manager e gli amministratori e salvaguarda la società da errori dei quadri e dei dirigenti anche dal punto di vista della tutela legale penale.
Con la polizza Tutela Legale D&O è possibile assicurare la serenità degli amministratori nel prendere decisioni che espongono a profili di responsabilità non più solamente dal lato civile attraverso l’assicurazione Directors & Officers, ma anche da quello penale. Questa polizza è un’estensione, infatti, della RC D&O e garantisce:
- protezione patrimoniale per i manager aziendali;
- protezione per la società da scelte improprie dei dirigenti;
- assistenza legale penale
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A cosa serve la polizza tutela legale D&O
Come affermato in precedenza si tratta di una polizza che può essere sottoscritta solo in presenza di una RC D&O. L’assicurazione Directors & Officers è una polizza di responsabilità civile ideata per tutelare il patrimonio personale del management di una società, oltre che la società stessa.
È destinata a tutte le società di capitali, cooperative, consortili, associazioni, enti e fondazioni, ivi comprese le società di nuova costituzione, le società private partecipate da enti pubblici ed enti senza scopo di lucro. Il management aziendale deve svolgere il proprio ruolo con diligenza e competenza, secondo le norme del Codice Civile in materia di diritto societario ed è responsabile personalmente e solidalmente dei danni causati a terzi nello svolgimento della relativa attività.
In caso di risarcimento esso è impegnato illimitatamente con il proprio patrimonio personale. La polizza protegge il patrimonio personale delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento da parte di terzi quali, ad esempio, la società e le sue controllate, i creditori sociali, i singoli soci, i dipendenti, i consulenti, le banche, inoltre anticipa le spese legali sostenute per la difesa da tali richieste di risarcimento.
La RC D&O non copre, però, le vertenze penali; al di là della polizza tutela legale tradizionale, la Tutela Legale D&O si rivela utile per salvaguardare il proprio patrimonio dal penale proprio perché estensione alle medesime condizioni della D&O “civile”. L’assicurazione Tutela legale D&O è in grado di estendere i benefici, l’operatività e la copertura della D&O anche in sede penale. Questa polizza opera, infatti, in perfetta aderenza alle garanzie RC D&O e ne richiama l’ambito soggettivo, territoriale e temporale.
Polizza tutela legale D&O, come funziona
L’assicurazione Tutela Legale D&O ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. La garanzia opera, per quanto forma oggetto della copertura R.C. D&O in claims made per tutte le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al garante per la D&O o all’assicurato durante la validità del contratto, o all’eventuale termine se indicato dalla copertura D&O per sinistri non conosciuti dall’assicurato al momento della stipula della polizza Tutela Legale verificatisi anche prima dell’inizio del periodo di assicurazione. Anche la polizza Tutela Legale D&O può operare con garanzia postuma e retroattiva (sempre in base agli accordi stipulati dalla copertura Rc D&O). Il massimale è unico per tutte le fasi, stragiudiziale e giudiziale della vertenza.
Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono agli assicurati di poter trasmettere la successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto anche nel caso in cui il contratto non fosse più in vigore.
Alla scadenza del contratto e nel caso in cui la polizza non venga rinnovata, gli assicurati hanno automaticamente diritto a 30 giorni di periodo di osservazione entro cui poter notificare eventuali richieste di risarcimento e/o circostanze ricevute successivamente alla data di scadenza e relative ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o nel periodo antecedente, purché non noti prima della stipula della polizza.
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