Rc e asseverazioni: due mondi che si sono incontrati specialmente in materia “superbonus” a seguito dei decreti pandemici e post pandemici realizzati dal Governo. Sottoscrivere una polizza professionale per le asseverazioni è fondamentale per quanti lavorano nell’edilizia specialmente per avere tutele e garanzie nel caso di asseverazioni infedeli.

Asseverazione, cos’è e come funziona

L’asseverazione è una scelta volontaria dell’impresa edile, promossa dalla CNCPT (Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali) con il sostegno di INAIL, regolamentata da UNI, che attesta l’adozione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (D. Lgs. N. 231 2001) e offre vantaggi economici. Gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini delle loro attività ispettive. È prevista dal “Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Art. 51 D. Lgs. 81/08 e s.m.i) che assegna agli organismi paritetici il compito di rilasciare, su richiesta delle imprese, un attestato comprovante l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Con l’Asseverazione, l’organismo paritetico garantisce la conformità e la corretta applicazione del modello adottato dall’impresa alle norme vigenti.

Obbligo assicurativo per i tecnici asseveratori

I tecnici Asseveratori e chi applica l’asseverazione dei vari bonus edilizi si devono munire di adeguata copertura assicurativa per l’attività specifica. Se nell’articolo pubblicato in precedenza su queste pagine e visibile qui avevamo preso in considerazione in particolar modo le Rc inerenti il Superbonus è giusto fare un punto della situazione anche sui cosiddetti bonus minori quali: bonus facciate, bonus ristrutturazioni 50%, ecobonus, fotovoltaico, barriere architettoniche e tutto ciò che viene previsto dalla Legge n. 234 del 30/12/2021. Essa, infatti, ha introdotto il comma 1-ter nell’art. 121 del DL 34/2020, cioè l’obbligo di asseverazione congruità prezzi per tutti i bonus edilizi “minori”, rinviando espressamente alle stesse disposizioni per l’Asseverazione Superbonus ex articolo 119, comma 13-bis DL 34/2020. Tale prestazione è stata da subito sottoposta alla condizione essenziale di possesso adeguata polizza assicurativa di cui al successivo articolo 14, quale presupposto di efficacia dell’asseverazione stessa sia nel ramo Ecobonus 110, sia nel Sismabonus 110. Una materia che continua a far parlare di sé specialmente dopo il DL 13/2022 pubblicato in Gazzetta il 25.02.2022

Superbonus edilizia: attenzione ai dettagli che possono indurre ad errore

Onde evitare di incappare in errori che potrebbero costare caro, in materia di superbonus per l’edilizia è bene prestare la massima attenzione al modello di asseverazione relativo agli interventi riguardanti la riqualificazione energetica: quest’ultimo prevede infatti che il tecnico abilitato dichiari che sono state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica.
Onde evitare di incappare nel rischio di falsa dichiarazione, l’asseverante dovrà verificare alcuni aspetti. A tal proposito dal modello di asseverazione non si evince in modo chiaro se l’asseverante dovrà semplicemente operare la verifica che nel periodo di esecuzione dei lavori sia stato eseguito il PSC e che il cliente sia in possesso del relativo fascicolo, o se invece sia necessario che l’asseverante verifichi l’effettiva redazione del POS, un volta trasmessa la notifica.
Sempre nella prima versione del modello di asseverazione era inoltre previsto che il tecnico abilitato ai lavori dovesse dichiarare l’effettiva congruità delle norme relative all’aspetto urbanistico, energetico e relative alle disposizioni in tema di sicurezza. A tal proposito permane tuttavia il dubbio: sarà anche compito dell’asseverante verificare la relativa conformità dello stato di fatto al titolo abitativo?
Tanto premesso è opportuno precisare che dall’Articolo 49 del TUE si evince che “gli interventi abusivi effettuati in assenza di titolo (o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo precedentemente annullato), non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”.
Altra fonte importante è da attribuirsi all’enunciato relativo al Decreto Prezzi (Articolo 1, comma 3, punto h): può di fatto redigere l’asseverazione “il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.
Da quanto emerge sembra dunque che possano operare l’asseverazione solamente gli architetti e gli ingegneri del vecchio ordinamento, ovvero iscritti a tutti i 3 settori. Sembra quindi che siano di fatto esclusi dalla possibilità di operare l’asseverazione gli architetti e gli ingegneri junior, oltre che i certificatori energetici non iscritti ad uno specifico ordine professionale, nonché i geometri e i periti industriali, i quali nonostante siano iscritti ad un ordine, non sono comunque abilitati alla progettazione di edifici e dei relativi impianti.

Con Volpe Assicurazioni Polizza Single project fino a 5milioni di euro

Per lavori importanti e, di conseguenza, per essere ancor più tutelati di fronte all’incertezza normativa è possibile sottoscrivere una polizza single project ovvero una polizza per la copertura dell’Asseveratore che vale solo ed esclusivamente per quel progetto/lavoro/asseverazione. Anche se single project, deve prevedere i requisiti previsti dalla norma. Ecco perché di fronte a cifre elevate quali ad esempio 96mila euro occorre una copertura di 5milioni di euro. Noi di Volpe Assicurazioni possiamo farlo ripartendo il rischio tra più fornitori. Contattaci subito per avere maggiori informazioni.