Superbonus 110% ed Rc: cosa rischiano i professionisti in caso di asseverazioni infedeli? Grazie al superbonus sulle nuove costruzioni è oggi possibile beneficiare di una detrazione fiscale con aliquota al 110%: trattasi certamente di una grande opportunità per tutti i professionisti operanti nel settore delle costruzioni e per tutte quelle persone che intendono rinnovare e riqualificare il proprio immobile, sia da un punto di vista architettonico strutturale che per quanto riguarda gli impianti energetici.

Tuttavia alcuni tecnici e costruttori nutrono alcune perplessità relativa al superbonus edilizia 110%: vediamo perchè. In questo articolo vi forniremo alcune informazioni e spunti di riflessione relative al superbonus edilizia 110%, con particolare riferimento a tutti quegli importanti accorgimenti per evitare di incappare in degli errori che potrebbero dare luogo a problemi.

Superbonus edilizia nuova costruzione

I professionisti e tecnici del settore edile si pongono alcuni interrogativi e domande relative al superbonus 110%, preoccupati dalla possibilità di incappare in errori ed errate interpretazioni.

Una delle paure più grandi degli operatori del settore edile è rappresentata dal fatto che in caso di sinistro avvenuto nel corso dei lavori di riqualificazione di un immobile, l’assicurazione non li tuteli.

Trattasi di una preoccupazione assolutamente comprensibile, legittima e per certi versi decisamente fondata: è infatti importante precisare che una compagnia di assicurazione può rigettare in modo legittimo la domanda di risarcimento relativa ad un sinistro, non solamente per la non copertura da polizza assicurativa ma anche perchè la compagnia di costruzione o il professionista non ha rispettato i propri obblighi contrattuali e gli obblighi espressamente previsti dal Codice Civile. Spesso e volentieri tali obblighi sono completamente ignorati da un costruttore o da un operatore del settore edile, proprio perchè talvolta le assicurazioni omettono in parte la loro spiegazione.

Tanto premesso, alcuni tecnici edili danno ormai per scontato che l’assicurazione per la responsabilità civile non si attiverà in caso di sinistro avvenuto durante la riqualificazione di uno stabile a beneficio del superbonus: alcuni operatori ritengono che in caso di sinistro, sarà lo Stato a dover risarcire o il cliente.

Alcuni costruttori temono inoltre che l’ente statale deputato alla riscossione dei tributi agisca per recuperare le tasse non incassate, con annessa sospensione dell’incentivo concesso.

Per via dei tanti interrogativi, dubbi e perplessità che emergono soventi, molti operatori edili si chiedono se l’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 rappresenti davvero un’interessante opportunità di lavoro o solamente un’altro provvedimento appositamente concepito e studiato per complicare la vita al libero professionista.

Superbonus edilizia: attenzione ai dettagli che possono indurre ad errore

Onde evitare di incappare in errori che potrebbero costare caro, in materia di superbonus per l’edilizia è bene prestare la massima attenzione al modello di asseverazione relativo agli interventi riguardanti la riqualificazione energetica: quest’ultimo prevede infatti che il tecnico abilitato dichiari che sono state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica.

Onde evitare di incappare nel rischio di falsa dichiarazione, l’asseverante dovrà verificare alcuni aspetti. A tal proposito dal modello di asseverazione non si evince in modo chiaro se l’asseverante dovrà semplicemente operare la verifica che nel periodo di esecuzione dei lavori sia stato eseguito il PSC e che il cliente sia in possesso del relativo fascicolo, o se invece sia necessario che l’asseverante verifichi l’effettiva redazione del POS, un volta trasmessa la notifica.

Sempre nella prima versione del modello di asseverazione era inoltre previsto che il tecnico abilitato ai lavori dovesse dichiare l’effettiva congruità delle norme relative all’aspetto urbanistico, energetico e relative alle disposizioni in tema di sicurezza. A tal proposito permane tuttavia il dubbio: sarà anche compito dell’asseverante verificare la relativa conformità dello stato di fatto al titolo abitativo?

Tanto premesso è opportuno precisare che dall’Articolo 49 del TUE si evince che “gli interventi abusivi effettuati in assenza di titolo (o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo precedentemente annullato), non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”.

Altra fonte importante è da attribuirsi all’enunciato relativo al Decreto Prezzi (Articolo 1, comma 3, punto h): può di fatto redigere l’asseverazione “il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Da quanto emerge sembra dunque che possano operare l’asseverazione solamente gli architetti e gli ingegneri del vecchio ordinamento, ovvero iscritti a tutti i 3 settori. Sembra quindi che siano di fatto esclusi dalla possibilità di operare l’asseverazione gli architetti e gli ingegneri junior, oltre che i certificatori energetici non iscritti ad uno specifico ordine professionale, nonchè i geometri e i periti industriali, i quali nonostante siano iscritti ad un ordine, non sono comunque abilitati alla progettazione di edifici e dei relativi impianti.

Asseverazione infedele superbonus 110%: i principali rischi

Come si evince dai paragrafi precedenti, la figura dell’asseverante in materia di superbonus 110% assume un ruolo estremamente importante al fine dell’ottenimento delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione di uno stabile. Ciò si evince in primis dal modello di asseverazione stesso, il quale antepone alle dichiarazioni di carattere tecnico, la consapevolezza del professionista delle sanzioni penale nelle quali si incorre in caso di dichiarazioni mendaci e formazione ed uso di atti falsi. Oltre alle sanzioni penali in tal caso è inoltre prevista la decadenza dei benefici relativi al superbonus.

I rischi di asseverazione infedele comprendono inoltre, oltre alla sanzione penale, anche una sanzione amministrativa da Euro 2.000 ad Euro 15.000, per ciascuna asseverazione mendace resa.

Polizza per asseverazioni relative al DL Rilancio: caratteristiche e peculiarità

Il problema relativo alla corretta interpretazione delle caratteristiche che dovrebbe avere una polizza per asseverazioni al DL Rilancio, rappresenta la principale ragione per la quale sul mercato non sono ancora disponibili proposte calibrate.

A tal proposito in materia di polizza, molte persone si chiedono come dovrebbe essere interpretato il concetto di idoneità e chi dovrà dichiarare l’idoneità di un’assicurazione di questo tipo. Altro quesito importante è quale importo dovrà essere considerato per ogni asseverazione: l’importo dei lavori o il 110% di detto importo, o ancora la differenza tra il 110% e l’importo del bonus previsto da un altro decreto?

Bisogna purtroppo precisare che in questo caso il legislatore non ha definito uno schema specifico, a totale garanzia dei diritti del danneggiato, come è avvenuto in materia di assicurazioni Rc auto.

La notizia positiva è invece rappresentata dal fatto che gli onorari dei professionisti sono stati fatti rientrare nella detrazione al 110%, anche con sconto in fattura o ancora con cessione del credito. Per questa ragione il costo dell’assicurazione può essere addebitato al cliente.

In futuro con molta probabilità le compagnie di assicurazione potrebbero considerare vantaggioso il mercato delle polizze richiesta dal DL Rilancio: ciò si potrebbe tradurre nella realizzazione di una specifica forma di assicurazione, appositamente studiata e concepita per tutelare gli asseveratori, e conseguentemente i suoi clienti e lo Stato stesso.

A tale scopo è fondamentale che i Consigli Nazionali inizino a supportare gli Ordini Provinciali, fornendo tutti i servizi necessari per gli iscritti, scongiurando così la possibilità di errori. Ad esempio i Consigli Nazionali potrebbero impegnarsi a fornire dei consulti legali professionali, con l’ausilio di consulenti esterni. Tali pareri potrebbero rappresentare un aiuto in caso di contenziosi con Agenzia delle Entrate o con altri soggetti.

Volpe Assicurazioni è il vostro partner di fiducia che per primo ha studiato una soluzione assicurativa in grado di tutelare gli asseveratori: richiedete un preventivo per la nostra polizza per asseverazioni.