Nell’immaginario collettivo, si tende erroneamente ad identificare come terzi, tutti coloro che hanno subito un sinistro. In realtà, come verrà indicato nell’articolo, le cose non stanno proprio così. Subire un sinistro nella responsabilità civile, infatti, non vuol dire automaticamente rientrare nella lista delle terze parti.

Vedremo in rapida carrellata chi sono i soggetti considerati terzi dall’assicurazione nell’ambito delle varie polizze di responsabilità civile. Analizzeremo, inoltre, tutti i casi di chi non può essere considerato terzo.

Chi sono i soggetti considerati terzi in generale?

Coloro che nella responsabilità civile hanno subito un danno. Possono essere chiamati anche danneggiati oppure vittime del sinistro. La definizione, tuttavia, non risulta avere un valore erga omnes. Il che significa che non tutti coloro che hanno subito danni, possono essere considerati automaticamente come terzi. Costoro, infatti, potrebbero avere relazioni di parentela oppure rapporti di tipo professionale con il danneggiante.

Sula base di ciò, vedremo chi sono i terzi per l’assicurazione, in relazione alla tipologia di polizza.

Chi sono i terzi per l’assicurazione RCA?

L’articolo 129 del Codice delle Assicurazioni mette in evidenza quali sono i soggetti che non rientrano nell’elenco dei terzi, in relazione agli effetti relativi all’obbligo della responsabilità civile auto (RCA).

Il primo dei soggetti esclusi dalla lista dei terzi è il conducente. Che sia vittima di danni fisici, a seguito di un incidente, oppure di danneggiamenti delle sue cose, sta di fatto che la sua figura non fa parte dei terzi. A tal proposito, tutti coloro che sono alla ricerca di vantaggiose condizioni in termini di polizze auto, farebbero bene a valutare con estrema attenzione l’inserimento della clausola conducente. La sua utilità, infatti, viene fuori nelle circostanze in cui il guidatore risulta al tempo stesso danneggiato e danneggiante. A fronte di un danno provocato con responsabilità individuale, la tradizionale polizza RCA non coprirebbe il sinistro.

Oltre al conducente, non sono mai terzi il proprietario, l’usufruttuario, il locatario in leasing e l’acquirente con patto di riservato dominio auto.

Tra gli esclusi dalla categoria terzi per la polizza RCA, vi sono anche i familiari. Nel codice delle Assicurazioni, infatti, la tematica relativa ai familiari viene esaminata in maniera decisamente approfondita: oltre ai parenti stretti (genitori, figli, nonni, nipoti, catalogati come ascendenti e discendenti), non sono considerati terzi nemmeno e gli affiliati (cugini), sino al rapporto di terzo grado. Questo vuol dire che nella malaugurata circostanza in cui lo zio investisse il nipote, quest’ultimo, in qualità di danneggiato, non godrebbe di alcun tipo di risarcimento.

Anche il coniuge non rientra nella lista dei terzi. Tuttavia, solo se non legalmente separato dal danneggiante, in qualità di proprietario della vettura, di conducente e di responsabile dell’incidente.

Terzi trasportati e terzi non trasportati: quali sono le differenze?

In riferimento ad un sinistro auto, dove ad essere coinvolte vi sono terze parti, c’è bisogno di fare una chiara differenza tra terzi trasportati e terzi non trasportati.

Rientrano nella prima categoria i passeggeri a bordo dell’autovettura guidata dal danneggiante che ha provocato il sinistro; della seconda categoria, invece, fanno parte tutte le persone presenti sull’altro veicolo, vale a dire conducente e passeggeri, oltre ai pedoni, ai ciclisti e ad altri individui coinvolti eventualmente nella dinamica dell’incidente.

La copertura dell’assicurazione RC auto del responsabile copre tutti i terzi danneggiati. Costoro hanno diritto di ottenere un risarcimento congruo all’effettiva entità dei danni. L’unica eccezione, per ovvi motivi, è rappresentata da un possibile comportamento di natura dolosa o colposa che fatto in modo che il danno subito risultasse più grande. In sostanza, il solo soggetto che non è coperto dalla polizza RC auto a fronte di sinistro è il conducente. Solo l’apposita clausola, nota come garanzia accessoria, lo mette sullo stesso piano delle vittime del sinistro. Va detto inoltre che spetta al conducente il rimborso di eventuali danni di tipo materiale arrecati agli oggetti esterni rispetto ai veicoli coinvolti nell’incidente.

Nello specifico, i terzi trasportati, come precisato, cono passeggeri che in occasione del sinistro erano a bordo del veicolo che ha provocato l’incidente. A fronte di un danno subito, i terzi trasportati hanno diritto ad ottenere un indennizzo, a prescindere dal gatto che il conducente dell’auto responsabile avesse ragione o torto.

Ma gli unici danni che vengono risarciti, nel caso dei terzi trasportati, sono solo quelli fisici. Questo a prescindere da eventuali legami parentali con il conducente.

Capitolo diverso è quello che si apre in riferimento ai danni alle cose di loro proprietà: l’indennizzo, infatti, risulta subordinato all’assenza di rapporti parentali tra i terzi trasportati e il conducente de veicolo. Idem per le relazioni societarie.

Per l’ottenimento dell’indennizzo, tocca sempre ai terzi trasportati effettuare specifica richiesta alla compagine assicurativa del veicolo su cui erano a bordo.

Per quanto riguarda invece i terzi non trasportati, vale a dire chi ha subito un danno a seguito di un incidente stradale, ma che non si trovava fisicamente sul veicolo del responsabile, c’è da dire che anche a loro spetta il riconoscimento di un adeguato risarcimento per l’accaduto.

Come possono ottenere l’indennizzo? Contattando la propria agenzia assicurativa, mediante quella che è nota come procedura diretta, oppure in alternativa, facendo riferimento alla procedura ordinaria, consistente nel rivolgersi alla compagine assicurativa del guidatore responsabile.

In linea con quanto già sottolineato nel caso dei terzi trasportanti, anche per quanto riguarda i terzi non trasportati, il risarcimento per danni non riguarda quelli alle cose, a fronte di rapporti parentali o professionali con il guidatore.

Si consideri, infine, che la polizza assicurativa non include i danni alle cose presenti nel veicolo protagonista del sinistro stradale.

Polizze RCT

Il ricorso alle polizze RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) si conferma decisamente utile, per il semplice motivo che consente di tutelare la propria posizione, a fronti di spiacevoli situazioni, dove magari a causa di un attimo di distrazione o di un istante di sbadataggine, si possono arrecare danni a terze parti. La polizza RCT, in quest’ottica, dimostra tutta la sua validità, perché fa in modo che il patrimonio del danneggiante non risulti minimamente intaccato, a fronte di suoi errori, verificatisi durante il tradizionale svolgimento dei compiti lavorativi o nel corso di altre mansioni.

In quali circostanze, la polizza RCT può intervenire per coprire il patrimonio?

Le situazioni interessate sono le più varie: da quelle di natura professionale, tra cui rientrano ad esempio i danni verificatisi sul posto di lavoro, a quellii attinenti alla vita privata. A delineare i contorni della suddetta tipologia di responsabilità è l’articolo 243 del Codice Civile. In estrema sintesi, ne consegue che qualsiasi fatto di natura dolosa o di tipo colposo che arreca a terzi un danno ingiusto, obbliga il danneggiante a procedere ad un risarcimento.

Il ruolo delle polizze RCT

Tocca appunto alle polizze RCT salvaguardare il patrimonio del soggetto assicurato, nella circostanza in cui si richieda il risarcimento per danni provocati ad un altro soggetto o a più soggetti. Nello specifico, trattasi dei cosiddetti terzi.

Pertanto, l’articolo 1197 del Codice Civile si conferma il punto di riferimento per ciò che concerne la copertura in oggetto. Spetta alla compagine assicurativa coprire i danni causati dall’assicurato per l’intera durata delle tempistiche messe nero su bianco all’interno del contratto della polizza RCT.

Cosa occorre segnalare in relazione al tipo di danno arrecato a terze parti?

Nel momento in cui c’è in ballo la responsabilità civile nei confronti di terzi, è opportuno aspettarsi che il danno, come aspetto prettamente giuridico, ricopra un ruolo di cruciale importanza. Un’approfondita conoscenza, inerente ai lineamenti giuridici della polizza, si conferma di fatto imprescindibile.

I danni contemplati dalla polizza RCT sono:

Danni alle cose: possono rivelarsi totali oppure parziali. Il risarcimento ha come scopo quello di permettere la riparazione o, nei casi peggiori, la sostituzione dell’oggetto danneggiato. Non passa in secondo piano, inoltre, il fatto che colui che ha subito danni alle cose si ritrova impossibilitato a poter utilizzare al meglio o nel pieno delle funzionalità ciò che è stato rotto.

Danni alle persone: arrecano morte o invalidità.

Danni patrimoniali: nel momento in cui è la sfera patrimoniale del danneggiato ad essere intaccata, occorre fare un distinguo in riferimento al cosiddetto danno emergente e al lucro cessante. Che differenze vi sono? In sostanza, il danno emergente è quello attuale, mentre il lucro cessante comporta danni ex post, perdita di occasioni proficue e mancati introiti.

Danni di natura non patrimoniale: coinvolgono in modo più o meno diretto la sfera psichica della persona a cui viene arrecato il danno. Nell’ottica del risarcimento, è necessario tenere presente che in presenza di fatto illecito, il danneggiante risulta a tutti gli effetti perseguibile dalla legge penalmente.

Responsabilità civile verso terzi: la copertura ha a che fare con i danni involontari causati da sé stessi oppure provocati dai cari

Per come risulta concepita la responsabilità civile verso terzi, occorre mettere in evidenza come questa tuteli chi ha commesso il danno e non le terze parti. Il motivo? A fronte di danni nei confronti di terzi, il patrimonio dell’agente non ne risente minimamente. Senza la sottoscrizione di una polizza contro i danni, il patrimonio di colui che avrebbe commesso il danno, andrebbe incontro a sicura diminuzione.

Lo si è già evidenziato in precedenza e lo si ribadisce: la responsabilità civile verso terzi trova concreta applicazione sia nella dimensione prettamente privata che in quella di stampo lavorativo-professionale. Nel primo caso, ad essere coperti sono i danni involontari e gli imprevisti fortuiti, causati da familiari stretti, personale addetto alle mansioni di casa e animali domestici. Nel secondo caso, sono coperti i danni verificatisi durante il lasso di tempo lavorativo. Tipica situazione è quella in cui la copertura dei sinistri tutela l’agente nei casi di danneggiamento di proprietà, di infortuni sul lavoro e nei casi più gravi di altre persone.

Chi non rientra nella lista dei terzi, secondo la polizza RCT

Non figurano tra i terzi, le seguenti categorie:

Parenti stretti e conviventi del soggetto assicurato: genitori, coniuge, figli, ascendenti, discendenti e affiliati sino al secondo grado

Amministratori, soci di s.r.l. (società a responsabilità limitata), rappresentanti legali e rispettivi familiari

Conclusioni

Nel momento in cui si sottoscrive una polizza assicurativa, la conoscenza delle clausole e i rispettivi margini di applicabilità risulta fondamentale come non mai. Sapere chi sono i terzi inclusi ed esclusi nelle varie assicurazioni, pertanto, è sempre cosa utile.