In caso di incidente stradale senza assicurazione, chi paga i danni materiali riportati dalla vettura e gli eventuali danni fisici, morali e materiali riportati da conducente e trasportati? Cerchiamo di fare il punto su questa controversa problematica che riguarda il tema assicurazione auto.
In caso di incidente con un veicolo sprovvisto di assicurazione rca, le persone danneggiate potrebbero passare un bel guaio, dal momento che potenzialmente non vi è la possibilità di avanzare richiesta danni all’ente assicurativo della responsabilità civile, per mancanza di assicurazione o assicurazione auto scaduta.
Fortunatamente il nostro ordinamento ha considerato con attenzione questa eventualità, legiferando a favore e a tutela dei danneggiati da un incidente causato da un soggetto alla guida senza assicurazione. In Italia è stato da tempo istituito il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: l’ente ha il preciso compito di intervenire in tutti i casi nel quale avviene un sinistro stradale che vede coinvolto un veicolo senza copertura assicurativa Rca. Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada ha inoltre il compito di intervenire nella condizione di sinistro stradale causato da veicolo non identificato.
Indice
Incidente causato da veicolo senza assicurazione: cosa fare?
Cosa fare nel caso di incidente causato da veicolo senza assicurazione? Nella malaugurata ipotesi che il conducente di un veicolo abbia deciso di circolare senza assicurazione ed abbia per giunta causato un incidente stradale, premettiamo subito che è necessario attivarsi con la massima celerità.
Il rimborso delle spese sostenute per i danni riportati dal veicolo e per gli eventuali danni fisici e lesioni riportati da conducente e trasportati deve essere richiesto con la giusta modalità ed entro scadenze precise.
Appena avvenuto il sinistro è molto importante compilare comunque il modulo CAI di Constatazione Amichevole; questo non tanto ai fini risarcitori ma per entrare in possesso dei dati anagrafi della controparte sprovvista di certificato di assicurazione, del numero della sua patente e del numero di targa.
Compilando il modulo Cid sarà inoltre possibile ricostruire la dinamica del sinistro, acclarando la responsabilità del conducente sprovvisto di Rc auto. Nel modulo di constatazione amichevole è inoltre possibile effettuare l’annotazione di eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro.
Se la controparte responsabile del sinistro e sprovvista di assicurazione Rca sarà collaborativa, ciò aiuterà certamente in futuro la pratica risarcitoria. Qualora la controparte, nonostante il torto dovesse divenire poco conciliante, rifiutandosi ad esempio di fornirvi i suoi dati e quelli relativi al proprio veicolo, anche in questa evenienza non è il caso di allarmarsi; in queste circostanze la cosa migliore da fare è richiedere l’intervento delle autorità di polizia.
Fondo Garanzia Vittime della Strada: cos’è
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è lo strumento al quale è possibile affidarsi per ottenere il risarcimento di un danno causato in un sinistro da un veicolo sprovvisto di assicurazione Rca.
Questo speciale fondo è stato instituito dalla Consap: quest’ultima a sua volta si finanzia con l’ausilio di un prelievo del 2,5 per cento su tutti i contratti Rc auto sottoscritti dagli automobilisti italiani.
Dopo la liquidazione del sinistro al danneggiato il Fondo Vittime della Strada procede con rivalsa verso il responsabile del danno, qualora esso venga identificato.
Richiesta di risarcimento danni a Fondo di Garanzia Vittime della Strada
Per ottenere il completo ristoro del danno causato da autoveicolo sprovvisto di assicurazione è necessario avanzare richiesta di risarcimento presso il Fondo Vittime della Strada. La richiesta può essere effettuata scaricando e compilando un apposito modulo fornito dal sito Consap.
Una volta compilato il modulo deve essere stampato ed inviato a mezzo posta raccomandata A/R presso il Fondo Vittime della Strada per dare inizio all’istruzione della pratica per l’ottenimento dei danni materiali.
Alla richiesta di risarcimento danni devono inoltre essere allegati tutti i documenti richiesti e nello specifico:
- Copia del documento di identità del richiedente
- Documentazione che attesta i danni materiali riportati e le eventuali lesioni personali
- Ogni altro documento utile alla compagnia di assicurazione designata per l’istruzione della relativa pratica
La richiesta di risarcimento danni può essere anche inoltrata a mezzo PEC, direttamente a Consap, all’indirizzo e-mail, richiestedirisarcimento@pec.consap.it. Per la richiesta telematica non è necessario allegare gli allegati richiesti per la richiesta da inviare con posta ordinaria. Successivamente la pratica verrà istruita dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada e verranno verificati tutti i documenti e gli elementi necessari per ottenere la liquidazione. Solitamente il Fondo Vittime della Strada non paga e rigetta la liquidazione del danno qualora la documentazione sia incompleta (mancanza di modulo di constatazione amichevole o dei riferimenti del veicolo che ha causato il danno; mancanza di verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro).
Termini per invio richiesta danni al Fondo Garanzia Vittime della Strada
Il termine per l’invio della richiesta danni al Fondo Vittime della Strada è di rispettivamente due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
E’ bene tuttavia precisare che dal momento che nei sinistri con decesso il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni, in queste eventualità estreme è possibile inoltrare la richiesta di risarcimento nella tempistica suddetta.
Assicurazione scaduta: sanzioni all’auto senza assicurazione
Il Codice della Strada si pronuncia al Comma 2 dell’Articolo 193 in merito alla sanzione prevista per un’automobile che circola su strada sprovvista di assicurazione. Il Codice prevede una multa salata per chi circola senza assicurazione (da 841, fino a 3.287 Euro).
Insieme alla multa è inoltre previsto il sequestro dell’autoveicolo. Le forze dell’ordine dovranno procedere a disporre il sequestro dell’auto che circolava senza assicurazione, con relativo trasporto e deposito di quest’ultimo in luogo non aperto alla circolazione.