Cosa accade nel momento in cui, per via di una distrazione oppure di un’azione negligente, si arreca un danno a qualcuno o a qualcosa, seppur in maniera del tutto fortuita?

Anche a fronte di involontarietà, il responsabile del danno, noto come danneggiante o agente, è tenuto a pagare la vittima. Ne dovrebbe rispondere con il patrimonio personale. Tuttavia, affinché ciò non si verifichi, ci si può proteggere dal rischio in questione, mediante la sottoscrizione di un’assicurazione che copre il danno causato a terzi

Conditio sine qua non, affinché la polizza assicurativa possa entrare in funzione è che l’azione non sia preterintenzionale. Colposa sì, dolosa invece no. Altro aspetto da tenere sempre a mente è che il danno sia stato arrecato in una delle attività indicate all’interno del contratto della polizza di responsabilità civile.

Nello specifico, la garanzia è in grado di coprire esclusivamente i casi indicati nella polizza assicurativa e non qualunque tipo di responsabilità civile.

Ad esempio, un chirurgo è obbligato dalla Legge ad essere assicurato: la sua polizza di responsabilità civile professionale, infatti, servirà a salvaguardarne gli interessi, in caso di eventuali errori durante un’operazione chirurgica. La suddetta garanzia, però, non gli potrà essere di aiuto a fronte di azioni dolose preterintenzionali dei suoi figli minorenni nell’eventualità in cui danneggino l’auto del vicino, lasciando oggetti dalla finestra.

Sulla base di questo esempio, si tenga anche conto che il danno può essere arrecato anche da qualcuno che è sotto responsabilità, che si tratti di un bambino o di un animale domestico.

Polizza di responsabilità civile: di che cosa di tratta?

Cos’è la polizza di Responsabilità Civile? Trattasi di un’assicurazione che ha il compito di tutelare il patrimonio del professionista di turno dai rischi di tipo professionale che si presentano di routine, nel corso dello svolgimento della sua attività. Incassato il pagamento annuale del premio di polizza assicurativa, l’assicuratore salvaguarda gli interessi di chi è assicurato dalle richieste di risarcimento provenienti da terze parti che, a loro volta, si sentono danneggiate dal modo in cui l’assicurato ha operato. Questo, a prescindere dal fatto che possano registrarsi errori, omissioni e negligenze nel corso delle mansioni lavorative.

Per le professioni ordinistiche è obbligatorio assicurare la propria attività, a partire dal 13/08/2013. La cosa presenta anche svariati vantaggi: la copertura data dalla polizza di Responsabilità Civile permette ai vari professionisti di operare in maniera più libera e sicura.

Cos’è l’assicurazione di responsabilità civile?

Per darne una definizione completa, è necessario fare affidamento al Codice Civile. Nello specifico, all’articolo 1917, al cui interno si evidenzia come l’assicuratore abbia l’obbligo di tenere indenne l’assicurato dalla somme che egli deve versare ad un terzo, in relazione di un fatto verificatosi nel lasso di tempo in cui la polizza assicurativa è valida. Il tutto, tenendo conto della responsabilità indicata dal contratto.

L’unica eccezione, in tal senso, è costituita dai danni che derivano da fatti di natura dolosa.

Caratteristiche principali dell’assicurazione responsabilità civile

I tratti distintivi fondamentali dell’assicurazione responsabilità civile sono i seguenti:

– In primo luogo, è un’assicurazione contro i danni. A fronte del risarcimento di terze parti, il danno è da intendersi come diminuzione del patrimonio.

– A trarre vantaggio da questo tipo di assicurazione è il danneggiante, noto anche come agente, e non la terza parte. Il motivo? Ad essere salvaguardato è il patrimonio del danneggiante e non quello del danneggiato. Di conseguenza, eccezion fatta per l’RCA (responsabilità civile auto), per l’RC aerei a fronte di danni a terzi in superficie e per l’RC dei cacciatori, non vi è alcun presupposto per un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. Quest’ultimo, in ogni caso, è obbligato a pagare direttamente colui che ha subito i danni, nel momento in cui a presentarne esplicita richiesta è il soggetto assicurato.

Massimale, vale a dire l’importo massimo che la compagine assicurativa ha l’obbligo di versare all’assicurato.

Spese di natura legale, nella circostanza in cui dovessero essere necessarie. Ad accollarsele, nei limiti di ¼ del massimale, a cui si sommano, è sempre la compagnia assicurativa. Nella casistica in cui l’importo del danno dovesse oltrepassare il massimale assicurato, saranno l’assicurato e la compagnia assicurativa a doversi dividere in proporzione le spese legali.

Quali norme sono coinvolte nel momento in cui viene stipulata una polizza di assicurazione di responsabilità civile terzi?

Al fine di sottoscrivere una polizza assicurativa in modo convinto e consapevole, onde evitare dubbi, è bene avere un’approfondita conoscenza in materia di responsabilità civile terzi.

Nella RC terzi, spetta all’assicuratore occuparsi di tenere indenne chi è assicurato, nel momento in cui quest’ultimo è obbligato a versare un risarcimento per danni arrecati in maniera involontaria. In un sinistro, i danni possono essere di vario tipo: morte e lesioni personali, se coinvolgono le persone; distruzione o deterioramento, se hanno a che fare con le cose.

Responsabilità oggettiva

In rapporto al fine ultimo della disciplina in vigore per quanto riguarda la responsabilità civile di natura riparatoria, all’interno del Codice Civile sono state introdotte tutta una serie di ipotesi, sulla base delle quali, il binomio imputazione di responsabilità e colpa non è così indissolubile.

La configurazione della responsabilità civile si manifesta esclusivamente a fronte di un nesso causale. Colui che ha arrecato danni a terze parti deve risponderne in rapporto alla sua condotta. L’unica possibilità per non essere giudicato come responsabile, verte sulla dimostrazione dell’assenza di rapporto causale tra il suo operato e quanto accaduto.

Nell’attuale scenario economico, di fonti di pericolo ve ne sono di sicuro innumerevoli. Basti pensare in quest’ottica a quanto le moderne tecnologie siano diventate invasive. Per questo motivo, si è reso necessario identificare in un modo così netto e radicale un rigoroso regime di responsabilità.

Ne è conseguito che far ricadere sulla parte lesa la prova di colpevolezza del danneggiante, sarebbe risultata cosa assai gravosa. Sta di fatto che la ratio della responsabilità oggettiva va ricercata nel voler garantire a colui che ha subito il danno le necessarie tutele, anche nell’evenienza in cui non fosse in grado di dimostrare la colpevolezza dell’agente.

Chi sono i soggetti esclusi dalla categoria dei “terzi”?

In una polizza assicurativa, le esclusioni si rivelano fondamentali e più dirette, in termini di comprensione, se messe a confronto con le inclusioni.

Nelle polizze di assicurazione di responsabilità civile, pertanto, non sono considerati terzi:

parenti stretti dell’assicurato: genitori, figli, coniuge, convivente, ascendenti, discendenti e affini;

– soci di società a responsabilità limitata (s.r.l), amministratori, rappresentanti legali e familiari.

A fronte di un sinistro, cos’è che accade?

Le polizze di responsabilità civile terzi prevedono obblighi per l’assicurato in caso di sinistro. Tuttavia, a fronte di una vertenza effettuata nei confronti del terzo danneggiato, spetta alla compagine assicurativa gestire la pratica e mettere a punto la strategia di difesa. Dal lato suo, l’assicurato è obbligato ad accettare tutto ciò che viene deciso. Di fatto, non gli è possibile decidere di sua iniziativa nei confronti della controparte. Ove ciò non avvenisse, tutte le spese sostenute, non gli sarebbero rimborsate.

Sulla stessa falsariga di quanto appena detto, l’assicurato è obbligato a collaborare con la compagine assicurativa, visti gli interessi comuni. Inoltre, non può ostacolarne l’operato in riferimento a come la vertenza risulta gestita.

Vi è poi un caso specifico che prevede che l’assicuratore possa rivalersi sull’assicurato: questo diventa possibile, in caso di mancato rispetto di quanto pattuito a contratto.

Quantificazione della liquidazione del danno: giudiziale o extragiudiziale

In una polizza di responsabilità civile, molto importante è la liquidazione del danno. La sua quantificazione, infatti, è argomento da affrontare con la massima delicatezza. La quantificazione del danno può essere giudiziale o extragiudiziale: nel primo caso, a farla è la figura del giudice; nel secondo caso, viene trovato un accordo tra le parti. Danneggiato e danneggiante bypassano, perciò, l’iter giudiziario.

A quanto ammonta il sinistro?

L’importo del sinistro non è altro che la sommatoria del capitale, definibile come danno risarcibile, a cui vanno aggiunti gli interessi, strettamente connessi al lasso di tempo intercorso tra l’avvenimento del danno e l’ottenimento della sua liquidazione. Infine, le spese che la parte danneggiata si è accollata nell’ottica della rivalsa dei suoi diritti, vanno inevitabilmente conteggiati.

Identificazione del danno nella polizza di responsabilità civile

Identificare l’entità del danno in una polizza di responsabilità civile è cosa fondamentale.

Di tipologie di danno ve ne sono varie. Nel dettaglio:

danno alle cose: la sua natura può essere totale o parziale. Sta di fatto che con il risarcimento diventano effettive la sostituzione o la riparazione della cosa. Inoltre, occorre tutelare il danneggiato anche a fronte di mancato impiego di ciò che è stato danneggiato, di perdita di opportunità e di mancati guadagni;

danno alle persone: morte, invalidità permanente, invalidità temporanea;

danno patrimoniale: se la vittima subisce lesioni personali che possono causargli perdite al patrimonio, vale a dire danni di natura economica. La perdita della cosa può essere immediata o futura. Nel primo caso, vi sono le spese da sostenere per la salvaguardia della propria persona o per riparare ciò che è stato danneggiato o deteriorato (il cosiddetto danno emergente). Nel secondo caso, il fanno è da lucro cessante, perché comporta mancati introiti. Tocca, perciò, al giudice esaminare quanto verificatosi e le circostanze;

danno non patrimoniale: collegato alla sfera psichica della persona a cui è stato arrecato il danno. Lo stesso dicasi per le sofferenze comportate dall’illecito ricevuto. Spetta alla legge stabilire i danni soggetti a risarcimento. Conditio sine qua non è la dimostrabilità dell’illecito che, di fatto, costituendo un reato a tutti gli effetti, risulta perseguibile a livello penale. Il danno morale è l’esempio tipici di danno di natura non patrimoniale: ad occuparsi della liquidazione è il giudice. In sostanza, l’importo stabilito ruota sempre attorno al 25% – 50% della cifra liquidata in relazione al danno di tipo biologico.

Sempre nella categoria dei danni di natura non patrimoniale figurano il danno biologico e quello esistenziale: il primo è connesso all’integrità psico-fisica della vittima. L’entità del risarcimento avviene in base a specifiche tabelle. L’erogazione della somma dovuta, invece, diventa effettiva a seguito di visita medica.

Anche il danno esistenziale è di tipo “non patrimoniale”: non risulta coinvolta l’integrità psico-fisica. Tuttavia, chi lo subisce non può proseguire con lo svolgimento di alcune attività, non di tipo lavorativo, ma fondamentali nell’ottica del benessere individuale.

Analisi delle varie tipologie di danni

Sempre in relazione all’assicurazione responsabilità civile verso terzi, è doveroso analizzare la tipologia di danni.

1. Danni fisici a terzi: rientrano in questa categoria, casi di morte, ferimento, lesioni fisiche.

2. Danni materiali: appartengono a questa categoria, lo smarrimento delle cose e i danni agli oggetti.

Importi di risarcimento inerenti alla polizza assicurativa della responsabilità civile

È pertanto prevista una copertura rischio cumulativa per quanto riguarda le polizze assicurative della responsabilità civile. Il massimale globale annuo risulta così diverso, a seconda della tipologia di attività. Senza addentrarsi nei tecnicismi, basti sapere che, per quanto riguarda la polizza, vi sono dei massimali di copertura che risultano avere un importo variabile. Nel calcolo, pertanto, occorre necessariamente tenere conto del numero di sinistri verificatisi ogni anno (la scadenza è datata 31 dicembre).

Le due casistiche di danno polizza responsabilità civile hanno a che fare con ogni singolo sinistro o in alternativa con tutti i possibili sinistri verificatisi in un anno. Nel primo caso, l’importo massimo di risarcimento ammonta a 1.120.200,00 euro; nella seconda evenienza, ad 1.680.300,00 euro.

Le franchigie

L’assicurazione responsabilità civile non prevede la presenza di franchigie, né tanto meno l’inserimento di scoperti, al momento in cui viene elargito l’importo a cui si ha diritto per il risarcimento di un danno arrecato da un intermediario. L’unica eccezione è costituita dal limite inerenti agli importi massimali garantiti. Occorre poi sempre tenere a mente che la compagnia assicurativa ha tutta la facoltà di procedere alla rivalsa verso l’intermediario assicurato.

Tocca all’intermediario assicurativo sottoscrivere la polizza di assicurazione della responsabilità civile. Tutto ciò avviene attraverso il classico contratto di assicurazione che lo tutela da eventuali rischi di errori che si possono verificare nel corso dello svolgimento di compiti, mansioni e attività di carattere professionale. Gli intermediari non sono obbligati a dare comunicazione circa il rinnovo annuale della polizza. Idem per quanto riguarda la conferma di sottoscrizione della polizza assicurativa pluriennale: non vige alcun obbligo.

In materia di responsabilità civile, vi sono poi diversi casi specifici di polizze che, almeno secondo il nostro punto di vista, vale la pena approfondire. Ecco quelli più discussi.

Polizza di responsabilità civile: tutto ciò che occorre sapere in riferimento a questa tipologia di assicurazione, alla copertura rischi e al risarcimento

La polizza di assicurazione della responsabilità civile rappresenta uno specifico tipo di assicurazione che può essere sottoscritta da coloro che ricoprono la posizione di intermediari o di collaboratori di una compagnia di natura assicurativa. Il suo scopo primario consiste nel salvaguardare i diretti interessati, a fronti di eventuali danni causati a terze parti nel corso dello svolgimento delle loro comuni mansioni.

A fronte del pagamento di un premio, la compagine assicurativa dà garanzia di risarcimento del danno di responsabilità provocato nelle casistiche di errori professionali, di frode, di disonestà, di negligenza volontaria o involontaria.

Esaminiamo, perciò, nei particolari questo tipo di polizza assicurativa. Di cosa si tratta? In cosa consiste? Cosa dire in riferimento alle sue caratteristiche distintive? Quali sono i massimali e le condizioni di stipula? Qual è la definizione di copertura rischio?

A questi e ad altri interrogativi testé posti, verranno date risposte chiare e approfondite, al fine di rimuovere ogni dubbio su una tematica alquanto complessa e su cui sono stati scritti fiumi di inchiostro.

Prescrizione e decadenza a confronto

In relazione alle assicurazioni della responsabilità civile terzi, urge tenere in considerazione il fatto che, in una circostanza di sinistro, si susseguono tutta una serie di problematiche e di incomprensioni che possono portare alla prescrizione e alla decadenza. Cosa significano questi due termini nella giurisprudenza?

La prescrizione è condizionata da regole inderogabili. Può essere definita come la perdita del diritto all’indennizzo o al risarcimento, perché l’esercizio non è avvenuto nei tempi indicati dalla legge. La decadenza non è condizionata da regole inderogabile: può essere definita come l’impossibilità di far avvalere i propri diritti, a casa del mancato adempimento di alcune azioni che, invece, erano da compiete nelle tempistiche prestabilite.

Cos’è la polizza della responsabilità civile?

Nota anche come polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi di quanto indicato all’interno dell’articolo 2043 del Codice Civile, è deputata a coprire ogni sorta di fatto colposo o doloso che causa a terze parti un danno ingiusto: i collaboratori o gli intermediari assicurativi, rei del fatto commesso, sono pertanto obbligati a risarcire il danno, indipendentemente se l’errore sia stato effettuato intenzionalmente o meno. Siccome questa polizza copre per intero il periodo di svolgimento delle mansioni di intermediazione, nella circostanza di attività cessata, anche se pro tempore, vige l’obbligo di comunicarlo all’Agenzia.

Per maggiori approfondimenti sul fatto illecito, si rimanda ad un’approfondita lettura dell’articolo 2043 del Codice Civile.

Quali sono pertanto i tipi di polizza di assicurazione della responsabilità civile?

Uscendo da leggi, definizioni e normative, passiamo in rassegna le polizze di responsabilità civile terzi. Avere una maggiore consapevolezza dei diritti individuali sia nei confronti delle istituzioni che degli altri, si dimostra utile nell’ottica di una gestione più oculata.

Nel complesso, il mercato è davvero ricco di tipi di polizze di assicurazione della responsabilità civile. Se si considera la copertura dei danni che si vuole salvaguardare, come parametro principale di classificazione, la scelta è davvero variegata. Il diretto interessato ha la facoltà di optare per la polizza responsabilità civile, al fine di tutelarsi dagli eventuali danni causati a terze parti non solo nel corso dello svolgimento dei compiti e degli incarichi lavorativi, ma anche in fase di pieno esercizio di mansioni di tipo domestico o di attività di natura sportiva.

Ciò che però ci preme sottolineare ha a che fare limitatamente all’ambito lavorativo nel campo dell’intermediazione. Motivo per cui chi lavora presso una compagnia assicurativa ha delle responsabilità di una certa rilevanza nei confronti della clientela. Diventa di fatto essenziale salvaguardarsi da eventuali errori che potrebbero arrecare anche danni economici di una certa rilevanza. Si pensi, tanto per fare un esempio concreto, alla professione medica: in questo caso, il richiamo evidente ha a che fare con la salute psico-fisica dei pazienti. La tematica in oggetto, pertanto, verrà approfondita in un paragrafo a parte, tutto dedicato alla responsabilità medica civile.

Passiamo quindi a definire in maniera concreta cos’è l’assicurazione responsabilità civile verso terzi.

La responsabilità civile, in quanto polizza di natura assicurativa, può essere circoscritta anche sotto forma di co-assicurazione. La copertura rischi ha a che fare quindi con il territorio italiano e con gli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE) nello svolgimento di ogni sorta di compito attinente a forme pensionistiche di tipo previdenziale o complementare. E’ possibile consultare una panoramica chiara su quali sono i Paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo.

Tenendo perciò conto del periodo di sottoscrizione della polizza assicurativa della responsabilità civile, spetta direttamente agli intermediari dara comunicazione del periodo di inattività all’Autorità di turno.

Polizza assicurativa responsabilità civile auto

Quando si parla di responsabilità civile auto, meglio nota come polizza RCA, si fa esplicito riferimento al contratto assicurativo che viene stipulato con la compagine di turno con l’intento di fondo di coprire eventuali danni arrecati involontariamente a terze parti, durante l’impiego dell’autovettura. Le suddette polizze possono coprire danni sino ad un massimale deciso a monte. Le tariffe variano in base alla compagnia assicurativa selezionata e ai servizi scelti.

La polizza RCA, pertanto, è obbligatoria e copre l’uso della vettura anche quando è senza conducente oppure durante la sosta. Semplificando le cose, nel momento in cui l’assicurato commette un incidente, dove ha chiaramente torto, non dovrà essere lui a pagare i danni a chi ha subito il sinistro, ma la sua compagnia assicurativa. Il risarcimento di cui beneficerà il danneggiato è sempre circoscritto ai massimali della polizza. Oltre a proteggere il proprietario dell’automobile, la polizza RCA tutela anche chi è alla guida. Chiaramente, l’unica eccezione è il caso di furto d’auto, a seguito di regolare denuncia alle autorità competenti: in questa casistica, infatti, la copertura assicurativa non risulterà valida.

Cosa avviene nel caso in cui il conducente che ha causato l’incidente dovesse andare incontro a danni fisici? La polizza RCA non li copre. Urge, pertanto, sottoscrivere una polizza ad hoc, nota come polizza infortuni del conducente. In questo caso, chi è alla guida e sottoscriverà il suddetto contratto assicurativo, potrà beneficiare di tutte le coperture a tema.

Infine, come è noto, sempre in riferimento alla responsabilità civile auto, non vi è alcuna obbligatorietà per eventi quali furto, incendio ed eventi atmosferici. Per estendere le suddette garanzie, aventi a che fare con la polizza auto, è opportuno stipularle appositamente. Ma, come ribadito, la cosa è assolutamente facoltativa.

Polizza assicurativa per responsabilità medica civile

Finora l’ultimo intervento normativo in materia di responsabilità medica è datato 8 marzo 2017 ed è la legge 24, meglio conosciuta come Riforma Gelli. La principale novità è costituita dall’esclusione della responsabilità dei medici per imperizia, nella circostanza in cui le linee guida dettate dall’Istituto Superiore di Sanità siano state rispettate appieno. Qui, è possibile scoprire cosa effettivamente cambia con la riforma Gelli: . Per ciò che concerne le strutture sanitarie, c’è da dire che resta, però, la responsabilità contrattuale.

Capitolo danno risarcibile per responsabilità medica. Vista la complessità dell’argomento, è opportuno proprio partire dalla natura del danno risarcibile. Occorre valutare se trattasi di errore terapeutico, errore diagnostico, mancata vigilanza e via dicendo. In ogni caso, con il risarcimento per responsabilità medica, si mira a qualificare la responsabilità medica, in quanto la sommatoria delle azioni ha causato un danno alla salute psico-fisica del paziente. Resta poi da verificare se in riferimento all’errore vi è la responsabilità di un unico medico o se è la struttura ad essere coinvolta, magari per strumenti non all’altezza.

La scissione della responsabilità medica in sede civile si è fatta evidente con l’avvento della riforma apportata dalla Legge n. 24/2017. Occorre, pertanto, verificare se è responsabile il medico o l’intera struttura sanitaria sia questa pubblica o privata.

Se è responsabile il singolo medico, la responsabilità è di tipo civile extra-contrattuale, sulla base di ciò che il Codice Civile definisce nell’ex art. 2043. La prescrizione nella responsabilità extra-contrattuale è di 5 anni.

Diverso invece è il caso della responsabilità dell’intera struttura sanitaria che sarà chiamata a rispondere contrattualmente. Si tenga conto che sussiste l’onere della prova. La prescrizione della responsabilità contrattuale è di 10 anni.

In relazione alla richiesta del danno derivante da responsabilità medica, possono formularla tutti quei pazienti convinti di essere rimasti vittima di malasanità e che, di conseguenza, hanno visto deteriorata la loro salute psico-fisica. Ci su può rivolgere al giudice con l’intento di farsi risarcire a seguito di quello che viene ritenuto a tutti gli effetti un danno subito. Tutto ruota così sul collegamento che intercorre tra il danno subito e la necessità di accertare se è responsabilità del singolo medico o dell’intera struttura sanitaria.

La procedura giudiziaria verte su una consulenza di tipo tecnico-preventivo. A svolgerla sarà un consulente tecnico d’ufficio (altresì noto come CTU) che dovrà accertare sia se vi sono i presupposti affinché il paziente sia risarcito per danno alla salute e se, in caso affermativo, ad essere coinvolto è il singolo medico oppure la struttura sanitaria. Questa perizia tecnica serve, di fatto, a trovare un accordo e decide se è il caso di dar luogo ad un giudizio vero e proprio da parte del Tribunale per la responsabilità medica.

In alternativa, il paziente e il medico/la struttura sanitaria possono contare su un’alternativa rispetto alla consulenza tecnica preventiva. Vale a dire, il procedimento di mediazione. Questo, per forza di cose, dovrà essere condotto con l’assistenza di un avvocato. Sull’aspetto in questione sussiste l’obbligo. Lo scopo primario del procedimento di mediazione verte tutto attorno al raggiungimento di un accordo che impedisca di ricorrere alle vie giudiziarie. In questo modo, la controversia non andrà tanto per le lunghe.

A seguito della fase in questione, toccherà al paziente decidere se è il caso di rivolgersi al giudice con lo scopo di ottenere un risarcimento, a seguito del danno subito. In questa situazione, il paziente si atterrà a quanto stabilito nelle norme del Codice di Procedura Civile. Tuttavia, potrà agire direttamente nei confronti della compagine assicurativa, deputata a salvaguardare gli interessi della struttura sanitaria, sempre nei limiti previsti dai massimali di contratto e nei termini di prescrizione stabiliti.

Con il passare degli anni, la tematica inerente alla polizza assicurativa per i casi di responsabilità medica si è fatta sempre più rilevante, al punto che, ai sensi di quanto sancito nella Legge Gelli, le strutture socio-sanitarie di natura pubblica o privata, così come tutti i medici e i professionisti che lavorano a stretto contatto con i pazienti, devono avere obbligatoriamente la copertura assicurativa. Questa, infatti, va stipulata per tutelarsi a fronte dei rischi tipici della professione medica.

Polizza responsabilità civile degli intermediari assicurativi

Trattasi della sottoscrizione di un contratto di stampo assicurativo, con cui la compagnia mira a coprire il patrimonio dell’individuo assicurato, qualora durante i suoi compiti lavorativi provocasse un sinistro e danni involontari a terze parti.

La suddetta responsabilità civile assicurazione, in quanto polizza, chi è che può sottoscriverla?

L’obbligo riguarda da vicino specifiche categorie:

· intermediari, in quanto persone fisiche;

· intermediari, in quanto società;

· soggetti iscritti regolarmente al registro di intermediazione assicurativa all’interno del territorio dei Paesi appartenenti all’Unione Europea (sezione A e sezione B).

Una precisazione su quest’obbligo è di fondamentale importanza: a sottoscrivere l’assicurazione responsabilità civile possono essere solamente un’impresa autorizzata all’esercizio o una compagine straniera che risulta abilitata ad esercitare la sua attività sull’intero territorio nazionale o in forma di libera prestazione di servizi oppure in regime di stabilimento.

Polizza Assicurativa RCT/RCO

Scopo primario della polizza RC verso Terzi è quello di coprire tutti i potenziali danni che si possono verificare nel corso dell’esercizio dell’attività lavorativa aziendale, incluse le operazioni di committenza di lavori sia in riferimento alla manutenzione che al subappalto.

Grazie all’assicurazione RC Terzi, sia l’assicurato che i dipendenti risultano coperti qualora vi fossero richieste di risarcimento danni provenienti da terze persone. Inoltre, il discorso in oggetto è valevole anche per altri lavoratori ausiliari.

Occorre, però, fare una precisazione: in linea di massima, l’assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) può essere integrata con un’ulteriore polizza, nota come RCO, vale a dire Responsabilità Civile Operai. Questa polizza si rivela utilissima, in quanto consente di assicurarsi per la responsabilità civile dell’azienda nei confronti dei suoi prestatori d’opera.

Caso specifico è inoltre quello attinente alla polizza RC Inquinamento che serve per coprire i costi che, nell’eventualità, l’assicurato deve accollarsi in caso di danni arrecati a terzi e all’ambiente per via di inquinamento di natura graduale o di tipo accidentale. In termini di definizione, l’inquinamento deve essere inteso come il cambiamento della composizione normale di elementi quali suolo, aria e acqua, a seguito dello scaricamento o della dispersione di sostanze, provenienti dallo stabilimento in cui l’assicurato esegue le sue mansioni lavorative. Ad essere interessate da vicino ai rischi ambientali sono principalmente le imprese petrolifere, petrolchimiche, chimiche, metalmeccaniche, edili, oltre ad attività deputate alla raccolta di rifiuti, alle bonifiche e ai depositi.

Il target di riferimento delle polizze RCT/RCO è costituito prevalentemente da aziende, a prescindere dalla dimensione e dal settore di provenienza.

Polizza assicurativa casa

Trattasi di polizze decisamente complete, rientranti a tutti gli effetti in contratti multirischi. Chiaramente, di variazioni tra le varie compagini assicurative ce ne sono a in abbondanza. Ciò che però vale la pena evidenziare è l’importanza di coperture volte a salvaguardare l’assicurato a fronte di rischi connessi ad incendio, furto, rapina e danni materiali. Il danneggiato può contare su un servizio di assistenza legale anche nell’ottica della copertura del rischio in caso di responsabilità civile di terze parti. Tutto ciò è dovuto al fatto che anche una proprietà può arrecare danni a terzi: si pensi alla rottura di una tubatura o ad un muro che d’un tratto crolla o ancora ad un cornicione pericolante che cade.

Polizza assicurativa del capo famiglia

Trattasi di una polizza di responsabilità civile terzi, volta a coprire i danni arrecati dal soggetto assicurato, dai suoi familiari o dai suoi conviventi. Naturalmente, deve esserci alla base involontarietà dell’azione.

La compagine assicurativa procede al risarcimento, considerando i massimali della polizza, anche a fronte di danni causati da figli minori, animali domestici, da intossicazioni alimentari, da apparecchi domestici, da collaboratori domestici, da attività a carattere ricreativo o sportivo.

In questo caso, i rischi sono derivanti dalla vita privata.

Conclusioni

Un momento di distrazione può capitare purtroppo a tutti e le conseguenze, come si sa, possono rivelarsi estremamente costose. Che si tratti di responsabilità oggettiva civile, di responsabilità civile medica, di rc auto, di una polizza assicurativa RCT/RCO, una sbadataggine può costare davvero molto. Ecco perché diventa necessario tutelarsi a livello finanziario, in caso di danni provocati a terze parti, è di sicuro una scelta saggia.

Insomma, la responsabilità civile privata rientra di certo tra le più importanti assicurazioni.

Per rendere le cose meno complesse, le dichiarazioni precontrattuali si dimostrano di estrema utilità. Di cosa si tratta? Semplicemente di un questionario informativo preliminare, reso dall’assicurato. Lo scopo delle dichiarazioni precontrattuali è evidente nella verifica dell’esistenza di situazioni che, in uno scenario a breve termine, possano potenzialmente comportare la richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Nel momento in cui verrà aperto il sinistro, toccherà alla compagine assicurativa controllare se le dichiarazioni rese dall’assicurato risultano in linea oppure in contrasto con le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. A fronte di inesattezza o di reticenza, si complicherebbero drasticamente le opportunità di risarcimento del sinistro.