La malasanità è un fenomeno molto dibattuto nel nostro Paese. Secondo le ultime statistiche disponibili, ammonterebbe a circa 34 mila il numero di casi in cui verrebbe a manifestarsi la colpa grave di un medico. In pratica si tratterebbe di quei casi in cui gli utenti danneggiati decidono infine di adire le vie legali nei confronti del professionista reputato responsabile di danni riportati nel corso dei trattamenti messi in pratica.

Va peraltro sottolineato come si tratti della classica punta dell’iceberg, considerato come sia quasi dieci volte superiore il numero di casi in cui la condotta dei sanitari, per un motivo o per l’altro, è stata giudicata perlomeno discutibile.

Ancora più significativo è però un altro dato messo in rilievo dalle statistiche, quello relativo alla cifra che sarebbe necessario impegnare nella evenienza in cui queste 34mila denunce venissero accolte dalla magistratura. In tal caso, infatti, i risarcimenti dovuti si attesterebbero a quota 2 miliardi di euro. In pratica l’equivalente del 2% dell’intero Sistema Sanitario Nazionale.

Un dato che comunque non fa del nostro Paese un’anomalia, se si considera che a livello europeo il 70% del campione intervistato durante un recente sondaggio ha affermato di temere prescrizioni errate di farmaci. Mentre ammonterebbe al 23% il dato relativo a coloro che ritengono di essere stati vittime di casi diretti o indiretti di malasanità.

Proprio per questo il tema relativo all’assicurazione del medico per colpa grave ha assunto nel corso degli ultimi anni rilevanza sempre maggiore, agli occhi dell’opinione pubblica.

Il problema della responsabilità medica

Il problema della responsabilità medica è molto dibattuto, anche in Italia. Il motivo di questa grande attenzione è facilmente comprensibile: quella del medico è una professione importantissima, che deve essere svolta nell’interesse dei pazienti, ma che a volte può sfociare in episodi in cui la loro salute ne esce addirittura compromessa. Occorre perciò trovare un punto di incontro tra esigenze che possono divergere, quella della sicurezza per il professionista e del diritto alla salute del paziente, a causa di scelte errate.

Scelte errate che, però, il medico chiaramente poteva ritenere le più appropriate quando le ha adottate. Se il professionista dovesse essere punito per ogni scelta sbagliata, anche effettuata in buona fede, il risultato sarebbe deleterio, spingendo tutti i medici a scelte esclusivamente conservative, ovvero alla semplice applicazione di protocolli standard. Una scelta che in pratica farebbe da freno all’evoluzione della stessa scienza medica.

Proprio per questo motivo, si è scelto, a livello giurisprudenziale, di dare una definizione di colpa grave e colpa lieve del medico. Facendo discendere le conseguenze di carattere civile e penale proprio da essa.

Per capire meglio, non si può che partire dalla definizione di colpa lieve o grave del medico.

Colpa lieve: la definizione

Nel caso della professione del medico la differenza tra colpa lieve e colpa grave è densa di conseguenze. Proprio per questo deve essere fissata preventivamente.

Se si intende precisare la colpa lieve, la definizione è quella tendente ad indicare solitamente un errore in un procedimento molto complesso, come quelli in cui l’esito del trattamento dipende da alcune variabili non facilmente prevedibili. Proprio per questo l’esito finale non può essere considerato certo.

Per capire meglio il concetto si può fare l’esempio derivante dall’errata scelta delle linee guida, da ascriversi quindi a negligenza, nel corso di una isterectomia sfociata alla fine in una forma di incontinenza acuta a danno della paziente.

Colpa grave: la definizione

Nel caso della colpa grave, la definizione più utilizzata è quella che tende ad equipararla ad un errore macroscopico. Un errore, cioè, talmente marchiano da non poter prevedere scusanti.

Per quanto riguarda la colpa grave di un medico l’esempio classico può essere quello che vede un paziente operato di appendicite, invece che di ernia.

La legge Gelli Bianco

Proprio per cercare di far fronte alle complesse problematiche poste dalla colpa professionale dei medici, il Parlamento ha approvato nel 2017 la Legge Gelli Bianco. Per capire meglio la sua importanza occorre ricordare che la legge in questione è stata approvata ad appena quattro anni di distanza di quella redatta da Balduzzi. Un provvedimento che, a detta degli esperti, era contrassegnato da una serie di notevoli contraddizioni, tali da renderne complicata la trasposizione sul piano pragmatico.

Nell’ambito di questo provvedimento, va ricordato in particolare l’articolo 6, il quale ha introdotto una nuova disposizione normativa all’interno del codice penale italiano. Si tratta dell’articolo 590-sexies, al quale è stato affidato il compito di andare a disciplinare la “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.
Per effetto della sua approvazione, è stato in pratica reso più largo il perimetro in cui possono essere applicati i reati di omicidio colposo o lesioni personali. Per quanto concerne le sanzioni previste, esse sono:

  • reclusione da 6 mesi a 5 anni nel caso di omicidio colposo;
  • da 3 mesi a 2 anni ove siano state provocate lesioni, cui va aggiunta una multa che può andare da 123 euro a 1239 euro, a seconda che siano di carattere grave o gravissimo.

Al contempo è stato fissato un altro principio molto importante: il medico è chiamato a rispondere solo in caso di dolo e colpa grave. Ove il professionista sia in grado di dimostrare il rispetto delle linee guida fornite dall’Istituto superiore di sanità, non può essere perseguito in quanto la sua mancanza può essere catalogata come colpa lieve.

L’altra novità della legge Gelli Bianco è poi quella relativa all’obbligo di stipulare una polizza tesa a coprire i rischi professionali legati all’esercizio della mansione. Un obbligo che riguarda in pratica tutti, ovvero sia le strutture sanitarie, indipendentemente dal fatto che siano pubbliche o private, sia i medici, liberi professionisti o dipendenti dalle Aziende Sanitarie Locali. Per i medici ospedalieri, in particolare, si tratta di una vera propria novità rispetto al passato.

Va comunque notato come l’obbligo di stipulare una polizza per il medico riguardi la colpa grave.

Assicurazione per colpa grave medici: i paletti imposti dalla legge

Nel caso di colpa grave del medico, l’assicurazione deve comunque essere inserita all’interno dei paletti delimitati dalla legge Bianco Gelli.

Tra di essi, vanno ricordati in particolare:

  1. il massimale. Con la legge Balduzzi non era fissato alcun tetto al danno da risarcire e alla conseguente azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria nei confronti del medico per il risarcimento del danno. In caso di colpa grave del medico neanche la rivalsa dell’ASL nei suoi confronti aveva quindi limiti. Ove un paziente danneggiato avesse ottenuto un risarcimento di grande rilevanza, eventualità non proprio remota, la struttura ospedaliera aveva la facoltà di portare avanti la sua rivalsa sul professionista, chiamato a risponderne integralmente.
    Un dato di fatto che spingeva chi ne aveva la possibilità a optare per un massimale che fosse il più alto possibile, in modo da non trovarsi scoperto nell’eventualità di una condanna per colpa grave del medico.
    Con la nuova normativa è stato invece fissato il tetto massimo alla rivalsa nei confronti dei medici ospedalieri. Nella nuova formulazione non può oltrepassare il triplo del reddito annuo lordo.
    E’ chiaro che questa novità cambia molto la prospettiva. La Corte dei Conti non potrà più chiedere importi milionari per colpa grave medica, rendendo più semplice la scelta del massimale. Se solitamente un milione di euro può coprire in maniera abbastanza soddisfacente il professionista, va anche ricordato che per averne una ancora più significativa basta versare somme aggiuntive molto contenute;
  2. retroattività e postuma 10 anni. Si tratta di uno schema che può sembrare astruso in un primo momento, ma che ha una sua validità derivante dall’intersecarsi della nuova normativa con la cosiddetta “Legge sulla concorrenza”. Si tratta della legge 124 approvata nel 2017, e il mix con la Bianco Gelli obbliga l’assicurazione colpa grave medici a mettere in campo un prodotto in grado di coprire anche quanto accaduto nel decennio che precede la stipula della polizza.
    La ratio è abbastanza evidente: in tal modo l’assicurazione per colpa grave sottoscritta è in grado di fornire una tutela efficace anche in caso di richieste per danni che non siano ancora andate in prescrizione.
    Altra conseguenza del nuovo dispositivo di legge consiste nel fatto che oltre a questo l’assicurazione deve prevedere l’opzione per essere prorogata per altri 10 anni al momento del pensionamento.
    La motivazione è in pratica la stessa, ovvero prevenire l’arrivo di richieste di risarcimento non ancora prescritte. Senza una formula di questo genere la polizza non può essere considerata operante;
  3. la morte prematura non è un caso raro nel caso dei medici. Ove intervenga un caso così drammatico, però, la legge non si ferma e sono gli eredi a dover rispondere delle eventuali richieste di danni formulate da pazienti. Proprio per tutelare tutte le parti, la legge Bianco Gelli obbliga l’ente assicurativo a fornire una garanzia postuma a favore degli eredi, che non può essere revocata o disdetta;
  4. la responsabilità professionale di un medico dipendente ASL è competenza della Corte dei Conti. Alla magistratura contabile spetta quindi il compito di dichiarare la colpa grave del medico e condannarlo al risarcimento dei danni cagionati allo Stato, ovvero il danno erariale. Proprio per questo la polizza deve prevedere una copertura verso la Rivalsa della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa.
    Il meccanismo che ne consegue prevede che nell’eventualità che un medico il quale presti il suo operato all’interno del SSN provochi un danno, dovrà essere l’impresa assicurativa che ha stipulato l’accordo a coprire il risarcimento stabilito.
    Solo in seconda battuta il professionista, ove sia giudicato responsabile di colpa grave dalla Corte dei Conti, sarà obbligato al rimborso integrale di quanto pagato dall’ente assicurativo. Il meccanismo in questione è la surroga, eventualità evocata con assoluta chiarezza dalla nuova normativa e che, di conseguenza, deve essere compresa nella polizza stipulata.

L’obbligo assicurativo riguarda tutto il comparto

Altra caratteristica della legge Gelli Bianco consiste nel fatto che praticamente tutto il comparto sanitario deve essere coperto da una polizza. La legge non ha mai evocato espressamente l’obbligatorietà a carico degli infermieri, ma in sostanza non ha mai mancato di dare indicazioni ben precise per quanto concerne il cosiddetto rischio clinico e la responsabilità professionale che ne consegue a carico di tutto il personale che opera all’interno delle strutture sanitarie.

Il punto di partenza, in questo caso, è rappresentato proprio dalle indicazioni del ministero competente, quello della Salute. Nelle quali per “professioni sanitarie” si riconoscono le attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione svolte dopo aver conseguito un titolo abilitante.

Da qui consegue l’obbligatorietà anche dell’assicurazione infermieri. Un obbligo imposto anche in questo caso dalla necessità di tutelare al meglio tutte le parti interessate, personale sanitario e pazienti.

Come scegliere l’assicurazione infermieri

Anche nel caso relativo al personale che assicura il suo operato nella mansione di infermiere, la scelta deve essere fatta con grande attenzione, cercando di fare in modo che il prodotto infine scelto sia in grado di assicurare il massimo di protezione possibile, anche in relazione alle tante modifiche cui è andata incontro la professione nel corso degli ultimi anni.
In pratica, si è registrato il passaggio da quella che era una semplice attività ausiliaria ad una vera e propria professione sanitaria. Nella nuova organizzazione l’infermiere si ritrova dotato non solo di un profilo professionale del tutto autonomo, ma anche di un vero e proprio codice deontologico.

In particolare la nuova legislazione cui è chiamato ad uniformarsi, prevede per l’infermiere non solo la facoltà, ma in certi casi anche l’obbligo di assumere iniziative. Operazioni complesse in cui deve mettere a frutto la specifica competenza acquisita nel corso della sua carriera.

Ne consegue una autonomia che, però, può anche sfociare in violazioni tali da comportare un danno per le persone sottoposte alle sue cure, per mezzo di azioni o, anche, omissioni.
Il concetto di responsabilità infermieristica che si è venuto formando per effetto del nuovo regime legislativo, ha quindi comportato l’obbligatorietà delle assicurazioni a carico degli infermieri.

Anche loro, perciò, devono porsi una domanda ben precisa, per cercare di operare in assoluta serenità, condizione indispensabile per poter essere realmente d’aiuto ai malati: nel caso dell’assicurazione infermieri, quale scegliere?

Assicurazione professionale infermieri: quanto costa?

Nella ricerca di una assicurazione professionale per infermieri, naturalmente uno dei fattori da prendere in considerazione è quello dei costi. Una ricerca che deve tenere nel debito conto due fattori di grande rilevanza: da un lato il fatto che questi operatori, pur così indispensabili nell’ambito sanitario, non guadagnano cifre molto rilevanti, come del resto messo in evidenza ormai da molti anni dalle centrali sindacali e dagli osservatori più accorti; dall’altro la necessità di avere una copertura in grado di metterli al riparo, per quanto possibile, da infortuni professionali e danni arrecati per effetto di decisioni improvvide.

Le assicurazione per infermieri, per grandi linee, devono essere distinte dagli stessi fattori che caratterizzano quelle per i medici. I massimali devono essere in grado di fare fronte a richieste di risarcimento a volte molto elevate e la retroattività estesa sino addirittura ad essere illimitata.

Le polizze non devono poi prevedere scoperti o franchigie, oltre a fornire garanzie sempre operanti in modo da poter fare fronte validamente alla necessità di rimborsare i danni patrimoniali che abbiano attinenza all’attività professionale sanitaria. Inoltre non devono avere limiti per quanto concerne gli orari di lavoro, andando a coprire praticamente ogni fascia oraria possibile.

Nella scelta della polizza più adatta deve poi essere preso in considerazione il tema relativo alle garanzie opzionali. Una categoria in cui va ascritta non solo la tutela legale, ma anche quella per il contagio da HIV ed epatite B e C.

Anche nel caso dell’assicurazione per gli infermieri, e per tutto il personale sanitario, un valido metodo di ricerca della polizza ideale può essere rappresentato dal comparatore. Si tratta in pratica di quei siti che permettono di raffrontare tutti i prodotti offerti per un determinato ramo dalle aziende assicurative.

La cosa realmente importante è che la comparazione avvenga tra prodotti analoghi, tali cioè da prevedere lo stesso livello di copertura. Solo in tal modo sarà possibile capire quale possa essere la polizza più conveniente. Una definizione che deve però tenere in considerazione non l’esigenza di risparmiare, che può rivelarsi pericolosa in una tematica così complessa, ma di conseguire il miglior rapporto possibile tra il prezzo e la qualità dell’assicurazione. Una esigenza che non deve assolutamente essere disattesa, per non trovarsi di fronte a sgradite sorprese.